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Controlli Sanitari DL 81/2008 E-mail
Scritto da Administrator   
18Marzo2009
{limage}visite mediche.jpg{/limage}Per le nuove norme entrate in vigore con il DL 81/2008, il personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di CONDOTTA, VERIFICA MATERIALE ROTABILE , MANOVRA APPARATI DI SICUREZZA, FORMAZIONE TRENI, ACCOMPAGNAMENTO TRENI, GESTIONE DELLA CIRCOLAZIONE, MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA, COORDINAMENTO E VIGILANZA DI ATTIVITA’ DI SICUREZZA” sarà sottoposto a controlli e visite sanitarie per verificare l’idoneità alla qualifica d’esercizio e il possesso dei requisiti fisici previsti per la qualifica.

Questa visita e questi controlli riguardano il seguente personale:

  • Macchinista e Capo Deposito; Verificatore; Manovratore; Capotreno e Capo servizi treno e Capo Pers Viaggiante; Capo stazione ;Operatore Spec.Circ.; Operaio e Capo Tecnico Infrastrutture; Personale Officine con specifiche abilitazioni (tutti coloro che hanno uno stretto rapporto lavorativo con la circolazione treni).

Il controllo annuale verificherà se il personale suddetto faccia eventualmente (e malauguratamente) uso di SOSTANZE STUPEFACENTI o abbia una DIPENDENZA DALL’ALCOOL.

Il personale non potrà rifiutare il controllo, ma solo ottenerne il rinvio di 10 giorni per un giusto e documentato motivo. In attesa della visita rinviata, il lavoratore sarà sospeso dalla mansione. Se non dovesse presentarsi alla successiva convocazione, sarà sottoposto a tre controlli tossicologici a sorpresa nei 30 giorni successivi.

E’ importante che i lavoratori conoscano le nuove norme, perché conoscere è il primo passo per stare tranquilli e non generare inutili e dannosi allarmi.

Lettera Segreteria Regionale

 
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