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Attività di prelievo, traduzione e custodia denaro. E-mail
Scritto da Segreteria Regionale   
23Ottobre2009

È pervenuta notizia, per canali del tutto fortuiti e casuali, dell’utilizzo di taluni lavoratori come addetti al trasporto valori. Nella specie tali lavoratori sono utilizzati per prelevare il denaro dalle macchinette automatiche erogatrici di biglietti, per la sua traduzione e conseguente contabilizzazione e deposito. Le problematiche che solleva tale vicenda sono numerose, non da ultime quelle che investono un profilo giuridico. In primo luogo, l’attività di “scassettamento†e traduzione di denaro non è prevista nella declaratoria delle mansioni dei lavoratori dipendenti dalla Direzione in indirizzo. Neppure con una fantasiosa attività interpretativa è possibile ricondurre lo “scassettamento†e la traduzione del denaro nella declaratoria dell’art. 21, punto 1.2 del CCNL delle Attività Ferroviarie.

L’utilizzazione di questi lavoratori a tali “atipiche†mansioni, avvenuta peraltro senza alcuna comunicazione scritta, costituisce senz’altro una variazione all’organizzazione del lavoro che l’art. 2, punto 4.2.4 dell’Accordo di Confluenza al CCNL A.F. Rende meritevole di preventiva informazione e contrattazione con le OO.SS. Quello che ci preme inoltre segnalare è che lo “scassettamentoâ€, la traduzione di denaro e il deposito e custodia dello stesso con mezzi e in locali, a dir poco, inadatti rende questa attività costellata di rischi. Non risulta alla scrivente che la S.V. abbia ottemperato all’obbligo di valutazione dei rischi e informazione/formazione per i lavoratori previsto e ribadito a più riprese negli artt.15, lett. a), 28 e 36 del d. lgs. n. 81/2008. A tale proposito ci risulta le “Emettitrici automatiche†di biglietti di viaggio sono oggetto di numerosissimi scassi, tentati o consumati. La qualcosa deve far riflettere sull’elevato rischio intrinseco ed estrinseco che comporta una attività come quella demandata. Quanto al trasporto vero e proprio, è giunta voce che spesso questo sia avvenuto e avvenga, oltre che con mezzo inidoneo, coi mezzi propri dei lavoratori. La vicenda investirebbe anche un profilo giurpubblicistico poiché le circolari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno n. 559/c.26111.10089.D(7)2 del 22 giugno 2000, n. 577/B.17°47.10089.D.(7)2 del 23 giugno 2003, n. 557/B.17047.10089.d.(7)2 del 23 giugno 2003, n. 557/PAS.15442.10089.D.(7)2 del 07 gennaio2005 e n. 557/PAS.356.10089.d.(7)2 del 09 marzo 2007 prescrivono che il trasporto valori per somme fino a cinquemila euro debba essere svolto con due guardie giurate armate munite di giubbotto antiproiettile, furgone blindato conforme alle dis. dell’All. IV al Decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno n. 332/1998, oltre ad una moltitudine di indicazioni tecniche che nel caso di specie non appaiano rispettate. Per quanto concerne poi il deposito e la custodia del denaro le disposizioni impartite dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza prevedono che avvenga in luoghi opportunamente attrezzati per la custodia dei valori. Ci risulta che invece tale attività avvenga in locali non attrezzati con i previsti dispositivi antirapina. L’assenza di specifici essenziali strumenti per la sicurezza, oltre ad essere in contrasto con le norme, alimenta un alto rischio di furti e non garantisce l’incolumità dei lavoratori operanti nei predetti locali. E’ bene evidenziare le grandi responsabilità che la S.V. si assume circa eventuali problematiche che dovessero insorgere relativamente alle questioni su citate. Inoltre, è intenzione della scrivente O.S. intraprendere le azioni che riterrà più opportune ed efficaci.

Lettera della Segreteria Regionale Uiltrasporti FVG

 
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