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Chiarimenti sul diritto al pasto per i lavoratori in trasferta E-mail
Scritto da Uilt FVG   
26Agosto2008

{limage}te_magno.jpg{/limage}Chiarimenti sul diritto al pasto per i lavoratori in trasferta.I Rimborsi previsti nei casi in cui i lavoratori sono inviati dall’Azienda a svolgere temporaneamente l’attività lavorativa o altre attività fuori dalla sede di lavoro normalmente assegnata sono disciplinati dall'art. 72 del C.C.N.L. dell'accordo di confluenza al C.C.N.L. tra questi, il rimborso delle spese di viaggio è l'unico a necessitare della preventiva autorizzazione così come previsto dal punto a) dell’art. 72 del C.C.N.L.

mentre, la lettera b) del medesimo articolo afferma che è previsto il rimborso di spese documentate di pernottamento e prima colazione in albergo, a condizione che siano utilizzate strutture alberghiere eventualmente indicate dall’azienda.
Il punto c) sancisce il rimborso delle spese documentate di vitto (pranzo e/o cena) fino al limite massimo giornaliero di euro 26.00 nel caso di due pasti e di euro 15.00 per un solo pasto.
Pertanto, condizione necessaria e sufficiente per ottenere il rimborso delle spese di vitto è che queste siano semplicemente documentate, quindi non sussistono altri vincoli e limitazioni.
La pretesa dell'Azienda che, solo nei casi i n cui non vi sia la mensa aziendale, il lavoratore possa spendere ovunque la somma giornaliera rimborsabile, non trova alcun fondamento positivo. Infatti, l’attenta analisi dell’ art. 72 del C.C.N.L. delle Attività Ferroviarie, art. 37 e 39 dell’Accordo di Confluenza al C.C.N.L., nonché dell’Accordo Interconfederale del 20 aprile 1956, del D.P.R. n. 1026/1960, del D. Lgs n. 314/97 ed infine dagli art. 48 e succ. del TUIR evidenzia senza dubbio alcuno che nulla è di ostacolo al pieno godimento del diritto al pasto del lavoratore in trasferta così come si evince dal dato letterale dell'art. 72, lettera c) del C.C.N.L. delle Attività Ferroviarie. Nel caso in cui l’azienda non applicherà correttamente le norme di cui sopra la UILTRASPORTI attiverà ricorsi giurisdizionali.

 

 
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