| Variazioni Organizzative |
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| Scritto da Segreteria Regionale |
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24Aprile2009 |
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La scrivente Segreteria Regionale ha appreso casualmente, che l’Azienda sta attuando variazioni della distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale che, inevitabilmente, si traduce nella contrazione dell’organizzazione del lavoro. Ci pare superfluo ribadire che l’attuazione di quanto sopra necessita un confronto/accordo tra le parti, come avevamo anticipato ed evidenziato in precedenti note. Il percorso sopra citato e imposto dalle norme contenute nel dettato del C.C.N.L. delle A.F. e nella Confluenza allo stesso. Nel caso di specie, evidenziamo che trattasi di una fonte pattizia scritta, consacrata nel suo bel supporto cartaceo, firmata da entrambe le parti, ma rimasta lettera morta, o meglio, la sua applicazione è stata ritenuta da parte aziendale discrezionale e non vincolante. Quest’ultimo caso dimostra che l’Azienda rivendica essere di sua esclusiva competenza la gestione delle ferie, della distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro e del riposo settimanale dei lavoratori. In realtà tale pretesa aziendale non regge almeno sotto due profili. In primis, il godimento delle ferie è vincolato da preventivo percorso informativo al prestatore d’opera e agli organi previsti cosi come normato dal Codice Civile e dal C.C.N.L. Secondo, l’articolazione dell’orario di lavoro settimanale delle 36/34 ore deve essere distribuito su 5/6 giorni. Oltre a questo, il percorso intrapreso dall’Azienda potrebbe produrre ricadute occupazionali anche sull’indotto ferroviario. Infine, chi scrive ritiene che la prassi sia meritevole di censura per inadempimento contrattuale e non solo. Pertanto, invitandovi a non attivare le variazioni organizzative annunciate, Vi informiamo che con la presente chiediamo l’attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive di cui all’art. 2, comma 2 della legge 146/90 cosi come modificato dalla legge 83/2000. Lettera inadempienze contrattuali |












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